Il Tar ha accolto il ricorso della Lac contro la delibera che disciplina l’impiego degli anelli per richiami vivi in Lombardia.
La normativa che disciplina l’impiego degli anelli per richiami vivi in Lombardia perde due pezzi: il Tar (sentenza 983/2023) ha infatti accolto il ricorso della Lac contro parte della delibera approvata dalla giunta nel 2022 dopo la pronuncia della Corte costituzionale.
La giunta non ha infatti definito nel dettaglio la casistica delle ipotesi in cui ai richiami d’allevamento è consentita la sostituzione dell’anello per motivi veterinari e non ha imposto controlli obbligatori all’atto della seconda apposizione; in questo modo si rischia di far diventare «eccessivamente agevole il ricorso a tale pratica» e si rende possibile che esemplari non inanellati, «in particolare catturati e di provenienza selvatica, siano [introdotti] abusivamente».
Per gli anelli l’Ispra aveva inoltre suggerito alcune caratteristiche precise («bordi né taglienti né ruvidi»; un peso omogeneo lungo tutto il perimetro «per evitare un’inclinazione che possa ferire l’arto dell’uccello»; un diametro fisso prestabilito, differenziato per specie) che la giunta ha ritenuto di non rendere obbligatorie; avrebbe potuto farlo, il parere non è vincolante, spiegando però perché. Invece le motivazioni sono carenti; cade dunque anche il paragrafo che spiega come un anello debba essere costruito.
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