L’assemblea legislativa delle Marche ha apportato alcuni ritocchi alla legge regionale sulla caccia.
Non se ne discute soltanto a Roma: per come è configurata la caccia in Italia è inevitabile che ogni tanto s’intervenga anche a livello regionale; l’ultimo aggiornamento riguarda la legge che la regola nelle Marche.
Nella seduta 152 l’assemblea legislativa ha infatti approvato una serie di modifiche alla legge regionale 7/95, associando ad alcuni interventi formali (era necessario adeguarsi alla nuova normativa, sia sui poteri passati dalle Province alla Regione, sia sul controllo faunistico) una serie di passaggi che toccano da vicino i cacciatori.
Il principale riguarda la scadenza per il rinnovo dell’iscrizione all’Atc, non più entro il 30 giugno ma dal 1° giugno al 31 dicembre; a chi scantona nel secondo semestre il comitato di gestione ha la facoltà, dunque non l’obbligo, di applicare una maggiorazione decisamente ridotta rispetto al passato: era il 10% se pagata entro luglio, il 50% nei mesi successivi; si riduce al 5% massimo.
Con la gestione degli Atc hanno a che fare anche gli emendamenti sul mandato del presidente (massimo due consecutivi; non importa che siano completi, bastano sei mesi in carica per considerarli tali) e su eventuali inerzie o inadempienze: la diffida della Regione avvia un procedimento che, in assenza di risposte efficaci entro sessanta giorni, porta alla nomina di un commissario.
Una serie di modifiche alla legge regionale sulla caccia
Sale la distanza minima da un appostamento fisso per costruirne un altro (e all’esterno dev’essere indicato il numero dell’autorizzazione): non più trecento, ma cinquecento metri dal capanno principale.
Inoltre la legge adesso specifica che l’immissione della fauna selvatica può essere delegata alle guardie volontarie, che in caso di sanzioni la sospensione del tesserino venatorio dura dodici mesi, che il proprietario o il conduttore deve ogni anno comunicare che intende vietare la caccia nel proprio fondo (ha tempo fino al 31 dicembre), che il piano faunistico-venatorio resta in vigore finché non sia stato approvato quello successivo e che, previo assenso del gestore, la Regione può autorizzare prove cinofile nei centri di riproduzione della fauna selvatica.
Infine si apre alla liberalizzazione dell’impiego dei visori termici e notturni nelle operazioni di controllo faunistico e nella caccia di selezione al cinghiale.
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