Il dibattito e le controversie sulla natura giuridica degli Atc si sono fatti più frequenti negli ultimi anni. Il Consiglio di Stato si è pronunciato definitivamente nel merito.
La vicenda giudiziaria ha inizio lo scorso autunno e vede ricorrere un tecnico faunistico presso il Tar delle Marche contro l’Atc Ps1 per aver editato una manifestazione di interesse per i servizi di assistenza tecnica riferiti alla gestione faunistico-venatoria che escludeva chiunque non fosse in possesso del requisito di esperienza professionale di almeno tre anni svolto nella regione Marche.
Il Tar con sentenza n° 704/2019 del 18 novembre 2019 accoglieva il ricorso e annullava l’atto impugnato, accertando lo svolgimento di funzioni pubbliche in capo all’Atc, la rilevanza pubblica delle funzioni di gestione della fauna selvatica e la conseguente applicabilità ad esse dei principi relativi al corretto andamento del procedimento amministrativo, nonché di quelli sanciti dai trattati istitutivi dell’Unione europea o elaborati dalla Corte di Giustizia europea.
Il ricorso in appello
L’Atc ricorreva in appello presso il Consiglio di Stato contro la sentenza del Tar Marche eccependo, in primo luogo, sulla competenza giurisdizionale amministrativa rispetto alle funzioni affidate all’Atc e sostenendo la propria natura di ente di diritto privato. Ovvero, l’Atc, in virtù della sua natura giuridica di associazione di diritto privato (come stabilito dalla legge regionale delle Marche), sarebbe risultato immune dall’osservanza di regole di matrice pubblicistica e dal rispetto dei principi che governano i pubblici poteri.
Il Consiglio di Stato ha respinto l’appello dell’Atc, condannando lo stesso al pagamento delle spese processuali e accessori di legge in favore dell’appellato (difeso dagli avvocati Leonardo Guidi e Daniele Granara), e confermando integralmente la precedente sentenza del Tar Marche.
La sentenza del Consiglio di Stato
Più di tutto, la sentenza del Consiglio di Stato chiarisce definitivamente la natura giuridica e le funzioni che svolgono gli Atc.
“In linea con la sentenza appellata” si legge nella sentenza del Consiglio di Stato “va perciò affermato che per l’individuazione del giudice dotato di giurisdizione è del tutto irrilevante la natura privata dell’Atc, essendo piuttosto rilevante che nella gestione faunistico-venatoria sia deputato a svolgere funzioni pubbliche mediante poteri autoritativi”.
E per il riconoscimento di tali funzioni pubblicistiche in capo agli Ambiti territoriali di caccia si evidenzia che “perseguono fini che trascendono una dimensione puramente privata in quanto attuativi della normativa comunitaria in materia di caccia e protezione della fauna selvatica, hanno forme di finanziamento non collegate al mercato e sono soggetti ai poteri di controllo e vigilanza da parte degli enti pubblici territoriali”.
Infine, il Consiglio di Stato ha stabilito che, nello svolgimento delle funzioni attinenti la gestione faunistico-venatoria, anche per gli Atc valgono le medesime procedure di gara e di selezione di personale a cui sono assoggettati gli enti pubblici.
Ovvero, nelle procedure selettive pubbliche i requisiti di partecipazione devono essere conformi ai principi relativi al corretto andamento del procedimento amministrativo (economicità, efficacia, imparzialità, pubblicità e trasparenza) e ai principi di libera concorrenza, di parità di trattamento, non discriminazione e di proporzionalità sanciti dai trattati istitutivi dell’Unione europea o elaborati in sede giurisdizionale dalla Corte di Giustizia.