Competenze regionali sulla caccia: la sentenza del Tar del Piemonte

Competenze regionali sulla caccia: cacciatore di spalle vicino vigna con due cani
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Il Tar del Piemonte ha respinto il ricorso della Fidc e ribadito quali siano le competenze regionali sulla caccia.

L’aula d’un tribunale gli sorride ancora: il Piemonte vince un altro round sulle competenze regionali sulla caccia. Rispetto a due settimane fa cambiano il giudice, non più la Corte costituzionale, e l’avversario, allora il governo, ma non l’esito. Ricorso respinto. Il Tar ha infatti detto di no alle richieste di Federcaccia che contestava una serie di delibere della Regione, tra cui il calendario venatorio 2018/2019.

Specie cacciabili, giornate di caccia, abbigliamento ad alta visibilità: la sentenza del Tar sulle competenze regionali sulla caccia

Sono sostanzialmente tre, specie cacciabili, caccia di domenica, abbigliamento ad alta visibilità, i temi chiave della sentenza 886/2019. Primo punto, lo aveva già chiarito la Corte costituzionale: le Regioni possono ridurre il numero delle specie cacciabili. L’elenco stabilito dalla 157/92 sta lì a dire che non ci si può allargare. Ma limitare sì. Un intervento che “alza il livello di tutela” della selvaggina costituisce infatti “un legittimo incremento della minima protezione faunistica”.

Secondo capitolo, a caccia di domenica. In questo caso di settembre. La Regione può dire di no: anche stavolta si alza il livello di tutela senza toccare il limite massimo di tre giornate settimanali previsto dalla legge quadro. Il legislatore ha poteri discrezionali nel tenere in equilibrio l’interesse allo svolgimento della caccia (il Tar parla di attività sportiva, espressione più che discutibile) e “interessi di rango superiore quale la tutela della sicurezza pubblica in un periodo di diffusa fruizione dei boschi”.

Tra le competenze regionali sulla caccia c’è infine anche il potere di imporre abbigliamento ad alta visibilità. Il provvedimento non ha carattere discriminatorio, ma “è posto a tutela dell’incolumità fisica dei cacciatori”. Non si può escludere a priori, chiarisce il Tar, “il sussistere di situazioni di pericolo, quale sia il contesto ambientale in cui si svolge la caccia”.