Il Tar della Calabria ha respinto il ricorso dell’associazione Earth sulla data che il calendario venatorio regionale fissa come chiusura per la caccia agli acquatici.
Qualora l’avesse accolto, avrebbe prodotto effetti «contraddittori, se non illogici»: pertanto il Tar della Calabria ha respinto (ordinanza 716/24) il ricorso con cui l’associazione Earth intendeva modificare il calendario venatorio regionale, anticipando la chiusura della caccia a due specie di uccelli acquatici (canapiglia, gallinella d’acqua) al momento fissata al 30 gennaio.
Nel proprio parere l’Ispra aveva suggerito di chiudere la caccia il 20 gennaio, «sulla base del principio secondo cui per gruppi di specie caratterizzate da aspetto morfologico simile, o cacciate con modalità analoghe», si debba tutelare la migrazione prenuziale di quelle più precoci.
In questo caso è l’alzavola (migra a partire dalla prima decade; per l’Ispra il suo stato di conservazione, favorevole, rende accettabile cacciarla anche nella seconda), che però anche in caso d’accoglimento del ricorso sarebbe rimasta cacciabile fino a fine mese.
Se ci s’aggiunge che per canapiglia e gallinella d’acqua il documento Key concepts fissa l’inizio della migrazione prenuziale alla seconda decade di gennaio, e che si può sfruttare la cosiddetta decade di sovrapposizione, è legittimo mantenere la caccia aperta fino al 30 (il 31 è venerdì, giorno di silenzio venatorio).
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