Respinto il ricorso sul calendario venatorio dell’Emilia Romagna

Respinto il ricorso sul calendario venatorio dell'Emilia Romagna: beccaccia nel bosco tra le foglie autunnali
© Greens and Blues / shutterstock

Il Tar ha respinto il ricorso degli animalisti che avevano impugnato il calendario venatorio dell’Emilia Romagna valido per la stagione in corso.

Dopo una serie di notizie negative – l’ultima in Campania, ma era andata male anche in Veneto e in Lombardia – dai tribunali ne arriva finalmente una positiva: il Tar dell’Emilia Romagna ha infatti respinto (ordinanza 307/24) il ricorso promosso da Lac, Wwf, Lipu, Lndc e Lav contro il calendario venatorio regionale 2024/2025; insieme alla Federcaccia, al fianco della giunta s’era costituita anche Agrivenatoria Biodiversitalia, l’associazione dei riservisti.

Per il Tar è dettagliata la relazione tecnico-scientifica che accompagna il calendario, motivandolo nelle parti in cui si discosta dai key concept e dalle indicazioni dell’Ispra su tordo, beccaccia e uccelli acquatici; inoltre è solida, perché si basa su indagini effettuate con tecniche diverse (telemetria, inanellamenti, osservazioni) e «su copiosa bibliografia», che escludono sovrapposizioni significative tra migrazione e periodo di caccia aperta.

Allo stesso modo è legittima la decisione di consentire, a ottobre e novembre, due giornate aggiuntive per la caccia da appostamento agli acquatici anche nelle province di Ravenna, Forlì-Cesena e Rimini: si basa infatti su una valutazione discrezionale, non sindacabile, della giunta regionale, in questo modo convinta di poter «scongiurare lo spostamento dei cacciatori», che vanificherebbe le restrizioni e complicherebbe la vigilanza; infine, il prelievo del moriglione è compatibile col piano di gestione nazionale.

Si tratta però di una decisione cautelare, che non entra nel dettaglio di ogni tematica: resta in sospeso la decisione, cruciale, sull’illegittimità della caccia perché incompatibile con la nuova formulazione dell’articolo 9 della Costituzione: per il Tar «la questione necessita di un approfondimento proprio della fase di merito».

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