Anticipata la chiusura della caccia a beccaccia, cesena e tordo sassello in Lombardia

Anticipata la chiusura della caccia a beccaccia, cesena e tordo sassello in Lombardia: beccaccia tra le foglie
© Greens and Blues / shutterstock

Il Tar della Lombardia ha accolto il ricorso della Lac sul calendario venatorio e anticipato la chiusura della caccia alla beccaccia (31 dicembre), alla cesena e al tordo sassello (10 gennaio).

Le considerazioni della Regione Lombardia si limitano «a fornire una diversa interpretazione dei dati», e perciò sono insufficienti a giustificare una decisione non aderente al parere dell’Ispra: visto che per farlo sarebbe stato necessario «opporre [indicazioni] scientifiche che ne dimostrino la non attendibilità», il Tar (sentenza 3176/2023) ha dunque deciso d’anticipare la chiusura della caccia alla beccaccia (31 dicembre anziché 31 gennaio), alla cesena e al tordo sassello (10 anziché 20 gennaio).

È una decisione motivata dall’analisi dei key concept per la migratoria e dei trend demografici, e «dalla necessità di prevedere un’unica data di chiusura della caccia a gruppi di specie caratterizzate da un aspetto morfologico simile, o che frequentano gli stessi ambienti (zone umide), o cacciate con modalità analoghe».

Il Tar ha però respinto altre parti del ricorso, quelle in cui la Lac gli chiedeva sia di anticipare la chiusura della caccia a codone, fischione, mestolone e marzaiola, sia di sollevare la questione di legittimità costituzionale della legge 157/92 nell’articolo che demanda alle Regioni il potere di definire i calendari venatori: la normativa, si trova scritto nella sentenza, funziona bene, perché consente d’adeguare la disciplina statale alle situazioni ambientali tipiche delle diverse realtà territoriali.

Il Tar ha infine respinto anche la critica alla forma assunta dal calendario venatorio della Lombardia, che per la Lac tra leggi, delibere e decreti è «frammentario, confuso e tanto complicato» che sia i cacciatori sia gli organi di vigilanza faticano a conoscerlo e applicarlo. Per il Tar nessuna legge prevede che il calendario venatorio debba esser contenuto in un documento unitario: «la stagione di caccia può essere [regolata] da una pluralità di documenti, purché ovviamente coordinati fra loro».

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