Munizioni in piombo e calendari venatori: nel ddl che converte il decreto Asset sono contenute due modifiche alla legge sulla caccia.
Sono i due argomenti che, soprattutto in alcune zone, hanno complicato le settimane intorno all’apertura: con le modifiche che sta tentando d’apportare alla legge sulla caccia (il Senato ha approvato il decreto Asset, che le contiene, col voto di fiducia; ora la discussione si sposta alla Camera, ma dati i tempi stretti è molto probabile che il governo Meloni blindi il testo) la maggioranza di destra prova a intervenire sia sull’impiego delle munizioni in piombo nelle zone umide, circoscrivendo la portata del regolamento europeo come non è riuscita a fare la circolare interministeriale giudicata inefficace dal Tar del Lazio, sia sui ricorsi contro i calendari venatori.
Munizioni in piombo
Se la Camera approverà definitivamente il ddl che converte il decreto Asset, l’impiego delle munizioni in piombo sarà vietato soltanto nelle zone umide inserite nell’elenco Ramsar e in quelle che si trovano nei Siti di interesse comunitario, nelle Zone di protezione speciale e all’interno di riserve naturali e oasi di protezione. Chi «nel tempo e nel percorso necessario a recarsi [a caccia] o a rientrare» sarà trovato in possesso di munizioni in piombo sarà punito con una sanzione amministrativa pecuniaria (una contravvenzione; è quella che comunemente si chiama multa, anche se a rigore la multa è un’altra cosa) dall’importo compreso tra 20 e 300 euro. La sanzione non s’applicherà se il cacciatore potrà dimostrare di detenere munizioni in piombo «per svolgere attività diverse». In ogni caso non sono previste conseguenze penali.
I calendari venatori
Sui calendari venatori regionali resta l’obbligo di chiedere il parere dell’Ispra, che in commissione sembrava potesse saltare; gli s’affiancherà il parere del Comitato tecnico faunistico-venatorio nazionale. Entrambi avranno a disposizione trenta giorni per esprimersi; allo scadere dei trenta giorni «i pareri s’intendono acquisiti».
Comunque vada la discussione alla Camera, resterà in vigore anche il riferimento all’arco temporale massimo previsto dalla legge, quello che in caso di preapertura impone d’accorciare la coda della stagione per un periodo equivalente.
Cambieranno semmai le tempistiche: per i ricorsi contro il calendario venatorio regionale s’applicherà l’articolo 119, terzo comma, del codice del processo amministrativo, secondo il quale qualora si ravvisino «profili di fondatezza e pregiudizio grave e irreparabile» la discussione dovrà essere fissata alla prima udienza disponibile una volta che siano trascorsi trenta giorni; si dovrebbero dunque evitare sia sospensioni a sorpresa sia rinvii a stagione finita.
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