In Gazzetta la quinta ordinanza del commissario alla peste suina africana

In Gazzetta la quinta ordinanza del commissario alla peste suina africana: cinghiale nella foresta
© Martin Prochazkacz / shutterstock

Non ci sono grandi novità: di fatto la quinta ordinanza riepiloga e sistematizza obblighi e divieti disposti dal commissario straordinario alla peste suina africana.

La caccia resta consentita senza vincoli in tutto il territorio nazionale tranne che nella zona infetta, o zona di restrizione II, dove continua a essere in vigore il divieto per la caccia al cinghiale, in tutte le forme, e la caccia collettiva, che prevede cioè la presenza di almeno tre cacciatori, a tutte le specie: lo stabilisce la quinta ordinanza firmata da Vincenzo Caputo, commissario straordinario alla peste suina africana, e pubblicata sulla Gazzetta ufficiale del 31 agosto, all’antivigilia della preapertura della caccia in molte regioni (nelle ultime ore si sono aggiunti anche Lazio e Toscana).

Le misure per la zona infetta

Nella zona infetta i cacciatori devono rispettare il protocollo di biosicurezza e non possono cacciare con più di tre cani a testa, o per gruppo; nel controllo del cinghiale (tecniche leggermente diverse a seconda della distanza dal confine esterno, superiore o no a 10 chilometri), operazione ovviamente consentita anche nelle aree protette, possono essere coinvolti i bioregolatori, ossia cacciatori formati sulla biosicurezza iscritti all’apposito elenco.

Le autorità locali hanno inoltre l’obbligo di potenziare la ricerca attiva delle carcasse, dando priorità alle aree perimetrali ove al momento non sono state registrate positività al virus; per farlo sono invitate a coinvolgere il più possibile le associazioni venatorie e di volontariato. Tutti i cinghiali morti o moribondi devono essere testati per il virus della peste suina africana, e le carcasse smaltite nel rispetto del protocollo di biosicurezza; nel frattempo le Regioni devono procedere nell’opera di costruzione e rafforzamento delle barriere fisiche.

Le misure per la zona confinante

Nella zona di restrizione 1, quella che confina con la zona infetta, alla caccia non sono previste limitazioni. Insieme al rafforzamento della sorveglianza passiva, il commissario ha disposto l’abbattimento, sia a caccia sia in controllo, di quanti più cinghiali possibili. L’autoconsumo delle carni è consentito soltanto all’interno della zona di restrizione; previo parere del commissario e dell’Ispra, le Regioni possono derogare all’obbligo di testare tutte le carcasse.

In generale tutta la popolazione ha l’obbligo di segnalare la presenza di cinghiali morti o moribondi.

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