La Cassazione ha convalidato l’assoluzione d’un cacciatore accusato di alterazione di armi dopo l’installazione di una staffa per led a infrarossi.
Si può parlare d’alterazione soltanto per quegli interventi che, effettuati sulle caratteristiche meccaniche o le dimensioni, comportino una maggior offensività delle armi o un’agevolazione nel porto, nell’uso o nell’occultamento; non ha dunque rilievo penale la condotta d’un cacciatore fiorentino che sul proprio fucile aveva installato una staffa per led a infrarossi.
Lo ha deciso la prima sezione penale della Cassazione (sentenza 19076/2023) respingendo il ricorso della procura contro l’assoluzione decisa in tribunale; «diversamente da quanto accade con un silenziatore» (ma c’è chi preferisce chiamarlo moderatore di suono), si tratta della semplice aggiunta d’un elemento esterno «non idoneo ad alterare [la funzionalità effettiva] dell’arma».
Peraltro il porto dell’arma con la staffa per il led è stato contestato a caccia, e dunque in una circostanza del tutto lecita; non è dunque ammissibile «formulare un giudizio probabilistico [sul suo impiego] per finalità diverse».
La legge
Legge 110/75, articolo 3 – Chiunque, alterando in qualsiasi modo le caratteristiche meccaniche o le dimensioni di un’arma, ne aumenti la potenzialità di offesa [oppure] ne renda più agevole il porto, l’uso o l’occultamento è punito con la reclusione da uno a tre anni e con la multa da 309 a 2.065 euro.
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