A prescindere dal numero, è obbligatorio denunciare le cartucce da caccia a pallini in un calibro diverso da quello delle armi legalmente detenute.
Ammesso che siano meno di mille, le cartucce da caccia a pallini possono non essere denunciate solo se sono dello stesso calibro dei fucili legalmente detenuti; se invece sono in calibro diverso devono essere denunciate a parte. Lo chiarisce la prima sezione penale della Cassazione (sentenza 29792/2022, motivazioni pubblicate il 26 luglio) respingendo il ricorso di un cacciatore siciliano.
Lo spirito della legge è infatti chiaro: si vuole consentire ai cacciatori di detenere, entro un certo limite, le munizioni spezzate destinate ai fucili di cui sono legalmente in possesso; ma nessun senso avrebbe consentire di detenere munizioni di diverso calibro, “situazione totalmente assimilabile a quella di chi nessun’arma ha denunciato”. Dunque sbaglia chi sostiene che “la norma non metta in correlazione il tipo di munizionamento con l’arma detenuta”. È esattamente il contrario: il calibro conta.
Sui limiti per la detenzione di munizioni spezzate la Cassazione s’era già espressa recentemente, chiamata in causa per chiarire come si qualifichino le cosiddette cartucce a pallettoni e quali siano gli obblighi di denuncia.
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