Il Tar del Lazio ha respinto il ricorso di Lav ed Enpa sui provvedimenti adottati dalla Regione per contrastare la diffusione della peste suina africana.
L’abbattimento, anche in braccata, è un modo utile per contenere la diffusone della peste suina africana; e, data l’urgenza, è legittimo aver chiesto il parere di Ispra e Centro di referenza nazionale per la psa solo dopo l’approvazione del piano. È con questa doppia motivazione che il Tar del Lazio (sentenza 4744/2022) ha respinto il ricorso di Enpa e Lav contro la delibera della Regione che a metà giugno aveva definito il perimetro degli interventi urgenti per gestione, controllo ed eradicazione della peste suina africana.
Enpa e Lav contestavano la decisione di raddoppiare in tre anni il contingente di cinghiali abbattuti nel 2021/2022 e di inserire la braccata tra le forme di contenimento; nel ricorso si leggeva che consistenza e densità dei cinghiali nulla hanno a che vedere con la diffusione del virus, e che la braccata è una pratica deleteria che aumenta la mobilità della specie e dunque favorisce la diffusione del contagio. Ma per il Tar si può andare avanti. «Ci rivolgeremo al Consiglio di Stato» promettono ora Enpa e Lav.
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