Sul divieto di caccia i poteri del sindaco sono residuali: lo ha chiarito il Tar del Piemonte dando ragione all’Atc Biella 1.
La legge non attribuisce ai Comuni nessuna competenza ordinaria sulla caccia, e dunque sul divieto di caccia non esistono poteri del sindaco tranne quelli legati a “situazioni di [possibile] danno grave e imminente per l’incolumità pubblica”; per il resto sono le Regioni e le Province a dover gestire la materia. Lo chiarisce il Tar del Piemonte (sentenza 549/2022) accogliendo il ricorso dell’Atc Biella 1 contro il Comune di Graglia.
Il sindaco aveva disposto il divieto di caccia nell’area delimitata da una scuola, una strada comunale e il canale di deflusso delle acque piovane verso il Rio Boiro. I docenti avevano infatti segnalato che “la conformazione del canale affluente costituiva una naturale cassa di risonanza”; così, amplificato, il rumore degli spari spaventava gli studenti “in maniera seria”.
Ma per il Tar non si tratta di una situazione nuova, da dover fronteggiare con strumenti straordinari come l’ordinanza: in quel territorio dalla morfologia così particolare la scuola e l’area adibita alla caccia coesistono da tempo. Semmai il Comune potrà segnalare le proprie esigenze a Regione e Provincia nel momento in cui adotteranno il nuovo piano faunistico-venatorio; potrebbe essere sufficiente vietare la caccia nei soli giorni in cui si sovrapponga all’orario scolastico.
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