Per la costruzione degli appostamenti temporanei non vale il principio del silenzio-assenso del proprietario del terreno. Lo ha deciso la Corte costituzionale intervenuta sulla legge regionale 9/2020 della Liguria; salta anche l’articolo sulle giornate di caccia a scelta nelle Zps.
Una Regione non può decidere che per la costruzione degli appostamenti temporanei valga il principio del silenzio-assenso del proprietario del terreno. Tutto ciò che, come il diritto di proprietà, attiene all’ordinamento civile è infatti di esclusiva competenza statale. Perciò la Corte costituzionale ha dato ragione al governo (Conte II: il ricorso fu sollevato un anno fa) ed è intervenuta sulla legge regionale 9/2020 della Liguria cancellando il primo comma dell’articolo 2. La norma, si legge, “comprime infatti le facoltà [che il codice civile assicura] al proprietario del terreno, presumendo il suo consenso a mantenere su di esso i materiali utilizzati per l’installazione degli appostamenti temporanei”. Gli impone inoltre “uno specifico onere formale nell’espressione del diniego”; così “deroga al principio generale della libertà delle forme di manifestazione della volontà negoziale stabilito dall’ordinamento civile”.
E non è l’unico intervento sulla legge regionale 9/2020. Salta infatti anche l’articolo 9 che consentiva a ogni cacciatore di scegliersi le due giornate settimanali in cui uscire nelle Zps nel mese di gennaio. Deve invece essere il calendario venatorio a stabilire una regola valida per tutti. L’obiettivo del decreto del 2007 è infatti “assicurare, durante il mese di gennaio, il tendenziale silenzio venatorio nelle Zps, con l’unica eccezione delle due giornate predefinite settimanalmente dal calendario venatorio”. Quest’esigenza “verrebbe irrimediabilmente compromessa ove [si] consentisse invece ai cacciatori di svolgere l’attività venatoria in giornate da loro discrezionalmente scelte nell’arco temporale dell’intera settimana”.
In breve
- Per la costruzione degli appostamenti temporanei non vale il principio del silenzio-assenso del proprietario del fondo.
- Deve essere il calendario venatorio a stabilire le due giornate settimanali in cui a gennaio è consentita la caccia nelle Zps.
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