Dopo dieci anni il Tar del Lazio pone fine alla lunga controversia sulla caccia in deroga al fringuello e in generale sull’esercizio delle deroghe.
La caccia in deroga al fringuello – ma in realtà la deroga in generale – non può essere autorizzata in assenza di informazioni scientifiche precise. Solo in presenza di dati dettagliati si può infatti accertare quale sia la quantità prelevabile che non incida sullo stato di salute della specie. Non si possono utilizzare criteri diversi come la percentuale sulle presenze degli anni passati. Le condizioni in cui si conserva “una specie migratoria sono infatti mutevoli di anno in anno”.
E così il Tar del Lazio ha respinto il ricorso della Regione Toscana dando ragione al ministero dell’Ambiente e all’Ispra e chiudendo una discussione che andava avanti addirittura dal 2011. La Regione aveva infatti chiesto di annullare il parere sfavorevole dell’Ispra per quella stagione venatoria; nonostante i dieci anni e le mille vicende in mezzo, il Tar non si è tirato indietro perché non si può “escludere con certezza la residua persistenza [dell’interesse] in vista di una possibile ultrattività degli effetti [per gli] anni successivi”. E la risposta è chiara: l’accertamento di Ispra non è “surrogabile con indici statistici relativi alle stagioni precedenti”.
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